Scaglie di tartaruga marina
- Nessuna autorizzazione
- Con autorizzazione
- Divieto
Divieto di commercio e di importazione. Fanno eccezione le merci poste in commercio prima del 1975. Queste ultime possono essere importate in presenza di autorizzazione e previo controllo.
Nell'allegato I della CITES sono elencate tutte le tartarughe marine. Il commercio transfrontaliero di questi animali e dei prodotti da essi derivati è vietato. Le tartarughe marine sono specie minacciate a livello mondiale, talvolta persino a rischio di estinzione. Il commercio delle scaglie di tartaruga (strati superiori del carapace), della carne e il consumo di uova costituiscono una minaccia per queste popolazioni di animali, che peraltro finiscono accidentalmente nelle reti dei pescatori o nei palamiti. Inoltre, la presenza dei turisti porta alla distruzione dei luoghi scelti dalle tartarughe per nidificare.
Sistema a semaforo
- Rosso: Giù le mani! Esempi di souvenir il cui commercio è di norma vietato.
- Arancione: Solo con autorizzazione. Esempi di souvenir che richiedono particolare prudenza.
- Verde: Senza autorizzazione. Esempi di souvenir che si possono acquistare tranquillamente.
In caso di dubbi, evita di acquistare un souvenir o contatta l'USAV per maggiori chiarimenti sulle condizioni di importazione. Chi importa prodotti illegali derivati da specie protette si rende passibile di pena e rischia una multa fino a 1 milione di franchi.
Info sulla guida
I souvenir sono ricordi particolari che riportiamo dalle nostre vacanze. Purtroppo, però, molti di questi prodotti di origine animale e vegetale non sono privi di rischi. Questa guida è stata elaborata in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e fornisce informazioni in merito ai souvenir più comuni, senza aver alcuna pretesa di esaustività: la Convenzione internazionale CITES tutela oltre 35 000 specie animali e vegetali.
Le disposizioni d'importazione in materia di conservazione delle specie sono valide per le importazioni dall'UE e da tutti gli altri Paesi. La presente guida si concentra esclusivamente sulle importazioni dirette in Svizzera. Ricordati di informarti ogni volta, presso le autorità competenti del luogo di permanenza, anche in merito alle condizioni di esportazione vigenti.
Generalmente, gli aspetti di polizia epizootica e quelli riguardanti la legislazione in materia di protezione degli animali e dei vegetali vengono ignorati. Occorre tassativamente informarsi al riguardo prima dell'importazione presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV, info@blv.admin.ch) oppure, per chiarimenti in merito alla protezione dei vegetali, presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG, info@blw.admin.ch).
Informazioni sulla CITES
La CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione commerciale internazionale finalizzata alla tutela delle specie minacciate. È anche nota come Convenzione di Washington. I 180 Stati membri che l'hanno sottoscritta si sono impegnati a eseguire severi controlli commerciali a livello internazionale su oltre 35 000 specie animali e vegetali. La convenzione ha per obiettivo l'utilizzo sostenibile di piante e animali protetti, la cui importazione ed esportazione sono soggette ad autorizzazioni speciali.
La CITES classifica le specie poste sotto tutela in tre diversi livelli di protezione, denominati anche allegati.
Nell'allegato I sono elencate le specie minacciate di estinzione e per le quali il commercio internazionale rappresenta un ulteriore rischio. Il commercio di queste specie è generalmente vietato. È consentito solo in presenza di un'autorizzazione e di determinate condizioni: esemplari preconvenzione (specie acquistate prima che fossero incluse negli allegati della CITES, di norma prima del 1975), animali nati in cattività, esemplari destinati a programmi di allevamento in zoo o a scopi scientifici.
Nell'allegato II sono riportate le specie oggetto di voluminosi scambi commerciali internazionali. Il loro commercio è soggetto a controlli per evitare un utilizzo eccessivo degli effettivi. Le specie animali e vegetali e i prodotti da esse derivati di cui all'allegato II possono essere commercializzati legalmente in presenza di un'autorizzazione.
Le specie di cui all'allegato III sono protette in almeno un Paese. Per le specie e i rispettivi prodotti provenienti dai Paesi in oggetto si applicano le stesse condizioni valide per quelle elencate nell'allegato II.
Contatti
In caso di dubbi e di ulteriori domande puoi contattare l'USAV.
Richiesta personale
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
www.blv.admin.ch
E-Mail:cites@blv.admin.ch
Telefono: +41 584 62 25 41
Note legali
Per i souvenir che possono essere importati in presenza di un'autorizzazione occorre solitamente un'autorizzazione d'esportazione CITES rilasciata dal Paese di provenienza nonché, in ogni caso, un'autorizzazione d'importazione emessa dalla Svizzera. Inoltre si dovrà effettuare un controllo alla dogana.
IMPORTANTE: è necessario disporre delle autorizzazioni già al momento dell'entrata in Svizzera. Quindi la richiesta va presentata prima di partire in vacanza o poco prima del rientro.
Autorizzazione d'esportazione:
Per ottenere l'autorizzazione d'esportazione occorre contattare un'autorità CITES nel Paese di provenienza. Per conoscere le autorità CITES competenti del Paese di esportazione seleziona il Paese desiderato su www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp.
Autorizzazione d'importazione:
Può essere richiesta all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). A tale scopo occorre compilare l'apposita richiesta su www.blv.admin.ch.
Controlli all'importazione:
All'atto dell'importazione, i souvenir soggetti a controllo devono essere notificati alla dogana, unitamente a tutte le autorizzazioni rilasciate, e consegnati al posto di controllo CITES competente per il controllo fisico.